Sul Bonus Facciate ci sono stati diversi aggiornamenti, inclusa la possibilità di arrivare allo sconto del 110% col dl rilancio e la proroga fino a dicembre del 2021.
Il Bonus Facciate NON è stato elencato nel nuovo Documento
programmatico di bilancio tra i bonus edilizi riconfermati
anche per il 2022. La mancata proroga ha subito alzato un polverone e non
ci resta che attendere eventuali novità o smentite.
La novità più grossa consiste nel fatto che la cessione del
credito potrà essere seguita anche per il Bonus Facciate al
90% oltre che per tutti gli altri interventi edilizi per i quali è
prevista la detrazione del 50%, per l’Ecobonus 65% e per gli
interventi agevolabili al 110% con il Superbonus.
Cos’è il Bonus Facciate?
Il Bonus Facciate è una detrazione in vigore dal 2020, che si
aggiunge a tutte le altre già esistenti (Ecobonus, detrazioni ristrutturazioni,
Sismabonus, Bonus Mobili): in poche parole, è riservato agli interventi che
riguardano il decoro architettonico. È valido per tutti gli
edifici privati, dalla villetta al condominio, per interventi di
manutenzione ordinaria e per quelli che prevedono il recupero o il restauro
della facciata. Non sono previsti massimali di spesa.
In generale, per accedere al Bonus Facciate ci sono tre condizioni
fondamentali da rispettare: l’ubicazione degli edifici sottoposti
all’intervento di recupero della facciata; la visibilità delle
facciate; la percentuale di intonaco su cui
intervenire.
Bonus Facciate, come si usa?
Per le modalità di utilizzo del bonus si applicano le disposizioni che
regolano la detrazione per ristrutturazione. La detrazione è ripartita in 10
rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento
delle spese e in quelli successivi, e per le modalità di pagamento e di
ripartizione della detrazione tra più beneficiari si applicano le disposizioni
in vigore per la detrazione per ristrutturazione.
Bonus Facciate, niente massimale di spesa
Per il bonus facciate, però, a differenza delle altre detrazioni, non
sono previsti tetti di spesa. Sarà infatti possibile suddividere le spese
tra i vari interventi in modo da ottenere il massimo dall’agevolazione.
Tre condizioni d'accesso al Bonus Facciate
In generale, per accedere al Bonus facciate bisogna rispettare 3 condizioni:
– l’ubicazione degli edifici sottoposti all’intervento di recupero
della facciata;
– la visibilità delle facciate;
– la percentuale di intonaco su cui intervenire.
L'accesso alla detrazione è limitato agli edifici situati in zona A
o B. Cos’è la zona A? è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani con
le seguenti caratteristiche:
1) carattere storico;
2) artistico;
3) o di particolare pregio ambientale.
Sono incluse le “porzioni di essi, comprese le aree circostanti”.
Sono in zona B (zona di completamento) le “aree
totalmente o parzialmente edificate”. La Zona B comprende
le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone
di tipo A. Le zone parzialmente coperte sono quelle che hanno un indice di
superficie coperta non inferiore al 12,5% cioè 1/8.
Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o
tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di
vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori devono
soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
26 giugno 2015.
La legge di Bilancio 2020 esclude dall’agevolazione gli immobili in Zona
C, le aree di espansione urbanistica.
Sulla base della classificazione del DM restano esclusi dalle
agevolazioni tutti gli immobili isolati, mentre l’agevolazione è
riconosciuta nel caso delle villette a schiera fuori città quando rientrano
nelle zone B. No invece alle agevolazioni per le case di
campagna anche quando si tratta di comprensori costruiti su terreni
in precedenza agricoli.
Niente agevolazioni, inoltre, per gli immobili di tipo agricolo,
compresi, quindi, i fabbricati destinati all’agriturismo, dal momento che
questa tipologia di edifici fa parte a tutti gli effetti di quelli che si
trovano nelle zone E, ossia nei territori rurali.
Infine, il bonus non è previsto per la riqualificazione degli immobili a
uso diverso che si trovano nelle aree produttive, industriali, o destinate
ai servizi.
Bonus Facciate, lavori ammessi e lavori esclusi
Quanto agli interventi ammessi alla detrazione del 90%, si stabilisce che
possono godere dell’agevolazione esclusivamente gli interventi su:
·
strutture opache della facciata;
·
balconi;
·
ornamenti e fregi.
Questo elenco limita il perimetro della nuova agevolazione fiscale, in
quanto di fatto NON sono compresi gli interventi diversi da quelli
sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi architettonici.
Quanto alle altre parti del palazzo interessate ai lavori, la
norma cita espressamente i balconi, e in questo caso sembrerebbe non
esserci alcuna limitazione alla tipologia di interventi, lasciando intendere che questi
possono riguardare anche la pittura delle ringhiere, ma anche
il rifacimento dei sottobalconi, oltre che gli interventi su
fregi e ornamenti. E non essendo indicato nulla di specifico in
questo campo, si può presumere che la detrazione sia ammessa anche quando
si tratta di intervenire non solo sull’intonaco ma anche,
ad esempio, sulle parti in ferro battuto.
In pratica sono esclusi:
·
gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se
non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico;
·
le spese effettuate per interventi sulle superficie confinanti con
chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla
strada o da suolo a uso pubblico;
·
le spese sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e
cancelli.
Al di là di questi casi, però, a norma di legge NON possono
consentire l’applicazione della detrazione ad altre tipologie di interventi
sull’esterno del palazzo come, ad esempio, la sostituzione
di grondaie e pluviali o gli interventi sul tetto. Nessuna
agevolazione, inoltre, per la sostituzione del portone o delle
inferriate o delle altre tipologie di infissi.
Niente agevolazione neppure per altri interventi relativi al decoro
complessivo del palazzo, non legati cioè a interventi di tipo edilizio e
di efficientamento energetico, quali l’eliminazione delle antenne
private e la realizzazione del relativo impianto centralizzato.
Sconto al 110% rifacendo il cappotto termico
Il Superbonus 110% comprende anche il rifacimento delle facciate
degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus
facciate dal 90 al 110%.
Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi
“trainanti” che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti
dall’articolo 119 del Dl rilancio.
Nel caso delle facciate, bisogna effettuare lavori di isolamento
termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache
orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.
Il risparmio fiscale potenziato al 110% anche per le facciate riguarda tutti i
lavori eseguiti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Detraibile il nuovo intonaco solo se a risparmio energetico
Le disposizioni di legge si legano strettamente al risparmio
energetico. Le norme stabiliscono espressamente che se l’intervento non
riguarda solo pulitura o tinteggiatura esterna ma si deve intervenire anche
sull’intonaco dell’edificio, in tutti i casi in cui la superficie da rinnovare
sia superiore al 10% occorre assicurare il rispetto almeno della qualità media
degli edifici dal punto di vista del consumo energetico.
Il risparmio energetico ottenuto dovrà essere certificato e
dovrà essere anche inviata la relativa documentazione all’Enea.
Dovrà essere compilata e inviata la specifica documentazione relativa agli
interventi sull’involucro dell’edificio. E sui soggetti che richiedono
l’agevolazione potranno essere attuati anche gli specifici controlli
a campione regolati dalle stesse norme.
Il Bonus Facciate potrà essere usufruito anche nel caso di singoli immobili
di proprietà privata. Sarà quindi possibile anche ridipingere la facciata
esterna della propria villetta con la maxi detrazione, anche se non si
cambia il colore.
Il Bonus facciate non sarà in conflitto con ecobonus per
il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. Si potrà quindi
tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e
usufruire di tutte e due le detrazioni.
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